04/11/2008

INPS La pensione di anzianità per i lavoratori autonomi

euro100.jpg
 
La pensione di anzianità per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile. Attualmente i requisiti richiesti per la pensione di anzianità sono 35 anni di contributi e 59 anni di età.
Se non si sono ancora raggiunti i 59 anni di età, si può comunque ottenere la pensione di anzianità se si possono far valere 40 anni di contribuzione. I lavoratori autonomi possono continuare a svolgere attività lavorativa non subordinata.

I REQUISITI

La legge 247/2007, modificando le decorrenze per il pensionamento introdotte dalla legge 335 del 1995, ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico, secondo il quale, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima di 35 anni, è possibile accedere alla pensione in base ad una quota determinata complessivamente da anzianità contributiva e età anagrafica.
Durante il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nello schema:

I requisiti
Anno Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima
2008 - 59
Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 - 59
Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 96 60
2010 96 60
2011 97 61
2012 97 61
Dal 2013 98 62

Pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età
Per il raggiungimento del requisito di 35 anni di contributi (equivalenti a 1820 contributi settimanali) non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione eventualmente acquisiti per lo svolgimento di lavoro dipendente, tranne quelli per il trattamento speciale di disoccupazione agricola e pochi altri casi.

Pensione di anzianità con 40 anni di contributi a qualunque età
Un lavoratore che ha raggiunto almeno 40 anni di contributi (purché almeno 35 anni siano costituiti da contribuzione effettiva) può ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dall'età. In questo caso si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata. 

FINESTRE E DECORRENZA

Con meno di 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione
30 giugno 1° luglio anno successivo
31 dicembre 1° gennaio secondo anno successivo



Con almeno 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione
31 marzo 1° ottobre stesso anno
30 giugno 1° gennaio anno successivo
30 settembre 1° aprile anno successivo
31 dicembre 1° luglio anno successivo

LA DOMANDA

La domanda di pensione va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche dagli Uffici Inps) da allegare. Il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le parti ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (articolo 1, comma 783 della legge 296/2006) e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o spedito per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  • presentato agli sportelli Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato agli uffici Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. 
VAI AL SITO

INPS La pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi

500EURO.jpg
 
La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e i requisiti contributivi di almeno 20 anni.


Per il calcolo della pensione possono venire adottati i seguenti sistemi:
  • Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata con il sistema contributivo;
  • Per coloro che, al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema retributivo;
  • Per coloro che, al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo);

NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

REQUISITI

Dal 2008 sono richiesti almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

In alternativa, si può andare in pensione con almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.

Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65° anno di età, l’importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale (tale limite, per il 2008, è di 475 euro).

IL TRATTAMENTO MINIMO

La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.

NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

L'ETA'

L'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.


I CONTRIBUTI

I requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono di 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).

Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori autonomi che:

  • al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;
  • al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l'età pensionabile;
  • erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992;


NEL SISTEMA MISTO

La legge di riforma del 1995 ha previsto una situazione transitoria, durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale data e avevano un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni, la pensione di vecchiaia si calcola con i due sistemi:

Per i periodi fino al 31 dicembre 1995 con il calcolo retributivo e i periodi dal 1° gennaio 1996 con il calcolo contributivo:




In particolare
La legge prevede un'opzione: offre la possibilità a coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995).Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano 18 anni di contribuzione.

LA DOMANDA

La domanda di pensione va compilata su un modulo, disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'Inps) che vanno allegati. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.

LA DECORRENZA

La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema.

Pensione di vecchiaia anno 2008
Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione
31marzo 1° ottobre stesso anno
30 giugno 1° gennaio anno successivo
30 settembre 1° aprile anno successivo
31 dicembre 1° luglio anno successivo



IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. 

VAI AL SITO
 
Related Posts with Thumbnails